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Divorzio

Modalità
La Previdenza RUAG calcola all’assicurato la prestazione di libero passaggio (prestazione d’uscita) maturata durante il matrimonio, che è da dividere. La prestazione calcolata viene confermata all’assicurato per iscritto. Per il calcolo l’assicurato deve fornire la data probabile del divorzio e la data del matrimonio.

La dichiarazione di fattibilità per il giudice viene emessa a patto che non si verifichi alcun caso assicurativo entro la data del divorzio.

Non appena ricevuta la sentenza di divorzio passata in giudicato, inviata alla Previdenza RUAG direttamente dalla Pretura, la Previdenza RUAG versa al coniuge divorziato l’importo stabilito nella sentenza di divorzio come da istruzioni.

La stessa procedura vale in caso di scioglimento dell’unione domestica registrata.

Conseguenze del divorzio
Il trasferimento di una parte della prestazione d’uscita maturata durante il matrimonio causa una riduzione dell’avere di vecchiaia a disposizione e quindi della futura prestazione di vecchiaia.

L’importo trasferito a seguito di divorzio può essere riacquistato dall’assicurato in qualsiasi momento con una richiesta semplice (a differenza del riscatto individuale).

Divorzio all’estero
Una cassa pensioni svizzera non è soggetta alla giurisdizione estera.

Il divorzio pronunciato all’estero non determina automaticamente il diritto al trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio (prestazione d’uscita) al coniuge divorziato.

La sentenza di divorzio estera con riferimento alla compensazione della previdenza professionale secondo il diritto svizzero deve essere riconosciuta da una pretura svizzera. Si procederà alla compensazione solo se la pretura svizzera conferma la sentenza.