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Decesso

Rendita per coniuge
Al decesso di un assicurato o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, il coniuge superstite ha diritto alla rendita per coniuge, che ammonta a:

  • 2/3 della rendita d’invalidità assicurata se il deceduto è un assicurato attivo
  • 2/3 della rendita d’invalidità in corso se il deceduto è un beneficiario di rendita d’invalidità
  • 2/3 della rendita di vecchiaia in corso se il deceduto è un beneficiario di rendita di vecchiaia

La rendita per coniuge, versata fino al decesso del coniuge superstite, viene erogata la prima volta il mese successivo al decesso dell’assicurato o pensionato. Se il coniuge superstite si risposa prima di compiere 45 anni, il diritto alla rendita si estingue. In questo caso viene corrisposta al coniuge superstite una liquidazione pari al triplo dell’ammontare annuo della rendita per coniuge soppressa.

Gli assicurati conviventi in unione domestica registrata sono equiparati ai coniugi.

La rendita per coniuge deve essere richiesta a mezzo del modulo T (Form T).

Rendita per partner in concubinato
Il partner in concubinato , dell’altro o dello stesso sesso, designato dall’assicurato o dal beneficiario di rendita di vecchiaia o d’invalidità, ha diritto, alle stesse condizioni dei coniugi, ad una rendita per partner in concubinato dello stesso ammontare della rendita per coniuge, purché: 

  • il partner in concubinato abbia convissuto ininterrottamente con l’assicurato negli ultimi cinque anni fino al momento del decesso, oppure debba provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
  • il partner in concubinato non benefici di una rendita vedovile (art. 20a LPP);
  • il partner in concubinato sia stato annunciato per iscritto alla fondazione dall’assicurato, dal beneficiario di rendita di vecchiaia o d’invalidità quand’egli era ancora in vita;
  • venga inoltrata l’apposita domanda alla fondazione al più tardi tre mesi dopo il decesso dell’assicurato, del beneficiario di rendita di vecchiaia o d’invalidità.

Vivete in concubinato? Allora notificateci la vostra convivenza a mezzo del modulo L. Migliorerete così le prestazioni assicurative del partner in concubinato.

Rendita per orfani
Al decesso di un assicurato, di un beneficiario di rendita di vecchiaia o d’invalidità, i suoi figli hanno diritto ad una rendita per orfani; gli affiliati solo a condizione che abbiano addotto un diritto agli assegni per figli. Una rendita per orfani decorre la prima volta il mese successivo al decesso dell’assicurato o del beneficiario di rendita. Il diritto alla rendita per orfani si estingue al decesso dell’orfano o al compimento del 18° anno di età. I figli in formazione o con un grado d’invalidità pari o superiore al 70% hanno diritto alla rendita al massimo fino al compimento del 25° anno di età.

Per ogni figlio la rendita annua per orfani ammonta a:

  • 1⁄6 della rendita d’invalidità assicurata al momento del decesso, se il deceduto è un assicurato attivo
  • 1⁄6 della rendita d’invalidità in corso se il deceduto è un beneficiario di rendita d’invalidità
  • 1⁄6 della rendita di vecchiaia in corso se il deceduto è un beneficiario di rendita di vecchiaia.

Gli orfani di entrambi i genitori ricevono la rendita per orfani doppia.

Capitale in caso di decesso
Se al decesso di un assicurato attivo l’avere di vecchiaia disponibile è superiore al capitale di copertura necessario per le eventuali rendite e la liquidazione del coniuge o Partner in concubinato, agli aventi diritto viene versato il capitale in caso di decesso.

Aventi diritto, indipendentemente dal diritto ereditario, sono le persone seguenti nella sequenza del raggruppamento:

a) il coniuge, in mancanza

b) a condizione che non benefici di una rendita vedovile (art. 20a LPP):

  • le persone che erano assistite in misura considerevole dal deceduto oppure
  • la persona che ha convissuto ininterrottamente con l’assicurato negli ultimi cinque anni fino al momento del decesso, oppure
  • che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni,

    in loro mancanza

c) gli figli del deceduto; in loro mancanza

d) i genitori o i fratelli e sorelledel deceduto